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L’art.8
della L.106/2016 conferisce la delega per l’istituzione del servizio civile universale, modificando la precedente L. 64/2001, ponendo in capo al decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, l’onere di disciplinarlo. L’art. 8 indica i principi e criteri direttivi che verranno poi sviluppati dalla legge delega.
Permangono i rimandi agli artt. 52, 1 comma e 11 della Costituzione, che rendono il servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi
della Repubblica.
Nell’art. 8
troviamo inoltre:
- la previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale (art.4 decreto legislativo 40/2017);
- l’indicazione dell’età dei giovani ammessi al servizio è compresa tra il 18 ed i 28 anni (art.14 decreto legislativo 40/2017), la procedura di selezione è quella del bando pubblico (art. 15);
- la definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale (art. 16 e ss.);
- l’attribuzione e la diversificazione delle diverse funzioni tra Stato ed enti pubblici territoriali (artt. 6, 7 e 8);
- la previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale (art.11) e di semplificazione e trasparenza di gestione e valutazione delle attività svolte (art.20 e ss.);
- la previsione di un limite di durata del servizio civile (art.16);
- il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite (art.18);
- il riordino e la revisione della Consulta nazionale per il servizio civile (art. 10).